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Disegni e modelli

 


 

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PREMESSA

 

Un design o modello è l'aspetto esteriore (e, quindi, estetico) di un prodotto: la sua forma, i suoi motivi e colori.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi gli imballaggi e anche parti di prodotti che possono essere smontate e rimontate.

La tutela riguarda l’aspetto esteriore nel suo insieme e non semplici scritte in quanto non costituiscono l'aspetto di un prodotto  ma possono rientrare nella protezione del marchio.

Inoltre, il disegno o modello deve rispettare l'ordine pubblico e determinati criteri di buon costume.

I disegni o modelli possono essere a carattere bidimensionale, tridimensionale o con combinazione di entrambi gli elementi.

Il design o modello aggiunge valore ad un determinato prodotto o servizio prestato, rendendolo più rilevante all’interno del mercato e rappresentato, talvolta, anche il massimo valore aggiunto di quel determinato prodotto.

 

 

REQUISITI

 

Per poter essere registrato un disegno o modello deve possedere, in primo luogo, il requisito della novità.

In base all’art. 32 C.P.I. “Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.”

Occorre precisare che tale requisito è richiesto a livello internazionale: infatti un disegno divulgato in un qualsiasi altro Stato non si considera, comunque, nuovo in Italia.

Pertanto è fondamentale effettuare prioritariamente una ricerca di disponibilità per verificare che non sia stato già registrato un disegno o modello simile ed evitare conflitti e contenzioso sul design o modello da depositare.

Per divulgazione ai sensi dell’art. 34 C.P.I. si intende un disegno o modello che è stato reso accessibile al pubblico non solo per effetto di un pregresso deposito ma anche se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Pertanto, se si vuole proteggere un disegno o modello attraverso il sistema della registrazione, è assolutamente necessario e consigliato mantenerlo segreto.

L’art. 34 C.P.I. prevede però la possibilità di registrare un disegno o modello, nonostante una sua precedente divulgazione, in una serie di ipotesi fra cui: - il disegno o modello è stato rivelato a terzi sotto vincolo -esplicito o implicito- di riservatezza; - la divulgazione è avvenuta per abuso a discapito dell'autore del disegno; - la registrazione riguarda modelli o disegni divulgati dallo stesso autore nei dodici mesi precedenti (il c.d. “periodo di grazia”).

Inoltre, il disegno o modello deve possedere l’ulteriore requisito del carattere individuale che l’art. 33 C.P.I. definisce in tal modo:  “Un disegno o modello si considera provvisto di carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato.”

Pertanto, un disegno o modello sarà reputato provvisto di carattere individuale, se, in virtù delle sue caratteristiche, sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori in quanto differente dai disegni o modelli preesistenti, sulla base dell’aspetto complessivo delle forme e non di singoli elementi di identità o dissomiglianza.

Infine, per poter essere registrato un design o modello deve essere lecito e conforme all’ordine pubblico e al buon costume e, inoltre, si precisa che non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

 

 

REGISTRAZIONE DEL DESIGN O MODELLO

 

La tutela accordata al design o modello ha validità solo nel Paese a cui si deposita la domanda.

Oltre alla presentazione della domanda per la tutela in Italia, è possibile chiedere una tutela con validità su tutto il territorio dell’Unione Europea con domanda alla EUIPO, o chiedere una tutela in tanti Paesi stranieri direttamente presentando domanda alla WIPO.

Il periodo di protezione del disegno o modello ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e può essere rinnovata, pagando la relativa tassa di mantenimento, per 4 quinquenni, fino ad un totale massimo di 25 anni.

La domanda può essere presentata per un solo disegno o modello oppure per più disegni o modelli, purché questi appartengano alla stessa “classe” della Classificazione di Locarno.

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare dello stesso il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

Costituiscono in particolare atti di utilizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 41 C.P.I., la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.